Art. 29
RegolamentoCapo II

Art. 29

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In vigore dal 15 ago 1928
Il personale iscritto all'Opera di previdenza in base all' del testo unico predetto, è soggetto dal 1° luglio 1927 o dalla successiva data di iscrizione al contributo unico dell'1.40 per cento sul solo stipendio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-29