Regolamento›Capo II
Art. 28
28 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, iscritto all'Opera di previdenza in base all' del testo unico 26 febbraio 1928 (VI), n. 619, paga soltanto il contributo dell'1.40 per cento sullo stipendio con decorrenza dalla data del rispettivo passaggio alla dipendenza delle Amministrazioni del Governatorato di Roma o degli altri tre Comuni predetti.
Per il periodo precedente a tale passaggio, qualora sia rimasta qualche partita da sistemare, il contributo spettante all'Opera di previdenza è del 0.70 per cento sullo stipendio, e del 2 per cento sulle altre competenze, esclusa la indennità caro viveri.
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