Regolamento›Titolo II
Art. 24
24 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Il funzionario civile o il militare, collocato a riposo, ovvero destituito, dimissionario, o comunque dispensato dal servizio, cessa contemporaneamente di essere iscritto all'Opera di previdenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-24