Art. 23
RegolamentoTitolo II

Art. 23

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In vigore dal 15 ago 1928
Sono iscritte all'Opera di previdenza le categorie dei personali (civile e militare) indicate dagli a 7 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (anno VI), n. 619. L'iscrizione avviene di diritto dalla data di decorrenza della nomina di detti personali a posti di ruolo. Per i volontari, uditori e simili, l'iscrizione decorre dalla data di assunzione in servizio, comunque retribuito, purchè avvenuta in seguito a regolare nomina.
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