Regolamento›Titolo II
Art. 23
23 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Sono iscritte all'Opera di previdenza le categorie dei personali (civile e militare) indicate dagli a 7 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (anno VI), n. 619.
L'iscrizione avviene di diritto dalla data di decorrenza della nomina di detti personali a posti di ruolo.
Per i volontari, uditori e simili, l'iscrizione decorre dalla data di assunzione in servizio, comunque retribuito, purchè avvenuta in seguito a regolare nomina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-23