Art. 21
RegolamentoTitolo I

Art. 21

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In vigore dal 15 ago 1928
Al pagamento delle borse di studio, dell'indennità di buon'uscita, nonché delle somme dovute per assistenza sanitaria, per ricovero di orfani in convitti, e di ogni altra spesa, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede mediante mandati diretti, e stabilisce altresì i modelli da tenere presso di sè e presso le Sezioni del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-21