Art. 18
RegolamentoTitolo I

Art. 18

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In vigore dal 15 ago 1928
Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'Opera di previdenza la Direzione generale suindicata determina volta per volta il valore capitale degli assegni conferiti, nonché dei vari compiti assunti per legge dall'Opera stessa, e il Consiglio di amministrazione provvede affinché il totale di detti impegni non ecceda il valore delle attività dell'Opera di previdenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-18