Art. 17
RegolamentoTitolo I

Art. 17

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In vigore dal 15 ago 1928
Dopo assicurati i benefici che di diritto spettano agli iscritti e ai loro superstiti, la Direzione generale predetta determina altresì le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'Opera di previdenza. Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal Consiglio di amministrazione per le erogazioni facoltative concernenti le varie finalità di beneficenza in modo che il valore capitale degli impegni che si assumono ogni anno per tali erogazioni facoltative non superi le relative disponibilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-17