Regolamento›Capo III
Art. 164
109 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Il pagamento degli assegni vitalizi è disposto mediante ruoli e si effettua con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate mensili, a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Volpi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-164