Art. 162
RegolamentoCapo III

Art. 162

107 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
La misura degli assegni vitalizi facoltativi viene determinata dal Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nei limiti indicati nell' del testo unico predetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-162