Art. 161
RegolamentoCapo II

Art. 161

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In vigore dal 15 ago 1928
È in facoltà dell'Amministrazione di richiedere ai concorrenti, o direttamente alle autorità ed agli uffici competenti, informazioni ed altri documenti oltre quelli indicati agli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-161