Art. 160
RegolamentoCapo II

Art. 160

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In vigore dal 15 ago 1928
Gli assegni concessi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età in base a presentazione, da parte del legale rappresentante di essi, dell'atto di morte della vedova o del nuovo matrimonio da essa contratto. Quando, per qualsiasi causa, vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipanti superstiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-160