Art. 157
RegolamentoCapo II

Art. 157

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In vigore dal 15 ago 1928
Le vedove debbono produrre: 1° l'atto di nascita; 2° il certificato municipale con le notizie richieste al precedente , anche per i figliuoli non conviventi; 3° l'atto di matrimonio; 4° l'atto di morte del marito; 5° il certificato di conservata vedovanza, di data posteriore al bando di concorso; 6° il decreto o certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale liquidazione dell'indennità per una volta tanto, e, se questa non fu concessa, un certificato dal quale risulti che non fu pronunziata sentenza definitiva di separazione per colpa delle aspiranti; 7° lo stato di servizio dell'impiegato; 8° gli atti di nascita degli orfani minorenni eventualmente esistenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-157