Art. 155
RegolamentoCapo II

Art. 155

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In vigore dal 15 ago 1928
Gli aspiranti agli assegni vitalizi devono nelle domande indicare il preciso domicilio e unirvi i documenti prescritti non oltre il termine fissato dal bando di concorso. Non ottemperandosi a tale condizione, le domande non possono essere prese in considerazione. La domanda e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell' del suddetto testo unico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-155