Regolamento›Capo II
Art. 154
72 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Pel conferimento degli assegni vitalizi facoltativi la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza indice annualmente concorsi nel mese di settembre.
L'avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e ne viene data comunicazione ai Ministeri, alle Prefetture, alle Intendenze di finanza, ai Tribunali, alle Direzioni provinciali delle poste e dei servizi elettrici, agli uffici del Genio civile ed ai Provveditorati regionali degli studi.
Esso deve indicare:
a) le categorie di persone ammesse a concorrere;
b) il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti;
c) l'elenco dei documenti che ciascuna categoria deve produrre a corredo delle domande.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-154