Art. 152
RegolamentoCapo II

Art. 152

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In vigore dal 15 ago 1928
Possono prendere parte ai concorsi per la concessione di detti assegni vitalizi gli ex impiegati civili dello Stato, nonché i superstiti di impiegati civili dello Stato, compresi fra le categorie indicate nell' del predetto testo unico, sempre che abbiano i requisiti fissati nell'articolo stesso, e non siano esclusi per effetto del successivo del citato testo unico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-152