Art. 149
RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 149

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In vigore dal 15 ago 1928
Scopo della Cassa è di conferire assegni vitalizi facoltativi agli impiegati civili dello Stato ed ai loro superstiti, in quanto gli uni e gli altri non siano titolari di rivendita di generi di privativa e non godano pensione od assegno continuativo sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di uno degli altri enti pubblici menzionati nell' del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.
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