Regolamento›Capo II
Art. 142
63 / 164In vigore dal 8 gen 1971
Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennità di buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda dell'interessato o dei superstiti.
In caso di cessazione dal servizio per limiti di età gli atti occorrenti ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e cioè il foglio di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'E.N.P.A.S., il quale è tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione della indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.
Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al comma precedente nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione della predetta indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.
Eventuali modifiche relative a provvedimenti di cessazione dal servizio che comportino variazioni all'importo dell'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza delle somme non dovute.
Non si fa più luogo alla corresponsione di acconti.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente articolo.
Le tue annotazioni
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