Art. 140
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 140

160 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, che si trovino nelle condizioni volute dall' del predetto testo unico, possono chiedere la liquidazione dell'indennità di buon'uscita, la quale viene eseguita con le norme in vigore alla data del collocamento in posizione ausiliaria. Nel caso che per effetto di richiamo in servizio debbasi procedere a nuova liquidazione, questa viene eseguita con le stesse norme legislative con le quali si procedette alla liquidazione originaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-140