Art. 139
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 139

159 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare dagl'impiegati civili, chiamati o richiamati alle armi, viene valutato, per la liquidazione dell'indennità di buon'uscita, limitatamente al periodo durante il quale essi abbiano servito con grado non inferiore a maresciallo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-139