Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 139
159 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare dagl'impiegati civili, chiamati o richiamati alle armi, viene valutato, per la liquidazione dell'indennità di buon'uscita, limitatamente al periodo durante il quale essi abbiano servito con grado non inferiore a maresciallo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-139