Art. 135
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 135

155 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
La liquidazione dell'indennità di buon'uscita viene eseguita in base a quella parte soltanto degli assegni corrisposta all'iscritto a titolo di stipendio, esclusa qualsiasi indennità, anche se valida per la pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-135