Art. 130
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 130

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In vigore dal 15 ago 1928
L'indennità di buon'uscita a favore dei funzionari civili o dei militari, iscritti per almeno sei anni completi all'Opera di previdenza e collocati a riposo, dal 1° gennaio 1928 in poi, con diritto alla pensione ordinaria, per aver compiuto il prescritto periodo minimo di servizio, viene liquidata in base a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati nelle categorie di personale ammesse a godere i benefici dell'Opera stessa. L'indennità viene elevata a L. 1200, se dalla liquidazione risulti una somma inferiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-130