Art. 129
RegolamentoTitolo VI

Art. 129

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In vigore dal 15 ago 1928
L'Opera di previdenza assume l'onere della retta individuale per la permanenza dei fanciulli nelle colonie marine o montane, e provvede pure al pagamento della spesa per i viaggi di andata e di ritorno entro i limiti da indicarsi nel bando di concorso. La fornitura dei prescritti capi di corredo e le eventuali spese accessorie sono a carico dell'impiegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-129