Regolamento›Titolo VI
Art. 123
143 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Ogni anno viene bandito dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera, il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane, dei figli degl'iscritti in attività di servizio aventi grado non superiore al nono.
L'avviso di concorso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e ne viene data comunicazione alle Amministrazioni centrali, per la pubblicazione nei rispettivi bollettini.
Esso deve contenere la richiesta dei seguenti documenti:
a) atto di matrimonio dell'impiegato;
b) atto di nascita del concorrente;
c) attestazione medica conforme al modulo annesso all'avviso stesso;
d) dichiarazione del capo dell'ufficio civile o militare relativa allo stato di famiglia, al grado, e allo stipendio dell'iscritto, e con un giudizio sullo stato economico del richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-123