Art. 12
RegolamentoTitolo I

Art. 12

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In vigore dal 15 ago 1928
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può richiedere l'opera degli Uffici tecnici di finanza e di quelli del Genio civile per la costruzione, per le riparazioni e per quanto altro occorra per gli immobili di proprietà dell'Opera di previdenza, o per quegli altri nei quali questa possa avere interesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-12