Art. 119
RegolamentoTitolo V

Art. 119

139 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
L'Opera di previdenza si riserva la facoltà di assumere informazioni o richiedere documenti per accertare circostanze di fatto necessarie per la concessione del concorso e per la determinazione della corrispondente misura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-119