Regolamento›Titolo V
Art. 116
136 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Ove si verifichi il ricovero in una clinica ospitaliera o privata per i casi previsti dai precedenti , la domanda deve essere inviata direttamente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera, dal capo dell'ufficio o dal comandante di Corpo o reparto autonomo, accompagnata da una dichiarazione, dalla quale risulti:
a) il grado e lo stipendio annuo del richiedente;
b) lo stato di famiglia con indicazione dell'età e dell'eventuale professione dei componenti;
c) un giudizio sullo stato economico e sulla convenienza della concessione.
All'istanza deve unirsi il certificato medico comprovante l'avvenuto ricovero nella clinica ospitaliera o privata.
Qualora l'atto operativo o la degenza per malattia si compia per speciali ed urgenti necessità in una clinica privata, il capo dell'ufficio o comandante di Corpo o reparto autonomo riferirà pure in merito alle ragioni che hanno determinato il ricovero del funzionario nella detta clinica.
Storico versioni
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