Regolamento›Titolo V
Art. 115
135 / 164In vigore dal 15 ago 1928
L'iscritto, civile o militare, che dal 1° gennaio 1928 in poi trovasi in condizione di subire l'atto operativo, o trascorrere il periodo della malattia fuori di una clinica ospitaliera od anche privata, può chiedere il beneficio di cui ai precedenti articoli, purchè il mancato ricovero in clinica ospitaliera o privata sia dovuto a particolari circostanze da documentarsi nel modo richiesto dal seguente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-115