Regolamento›Capo IV
Art. 111
131 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Nelle convenzioni per mutui con garanzia ipotecaria sugli edifici di proprietà degli Istituti deve essere stabilito che, qualora, entro tutto il periodo per il quale è stata stipulata l'estinzione del mutuo, per qualsiasi motivo cessasse il funzionamento dei convitti di quegli Istituti, l'Opera di previdenza diviene proprietaria e prende possesso dell'edificio, restituendo la parte del mutuo ammortizzata, dopo detratta la somma corrispondente alla svalutazione dell'immobile, in base a perizia del Genio civile.
Le convenzioni che contengono le pattuizioni di cui al comma precedente debbono essere trascritte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-111