Regolamento›Capo IV
Art. 110
130 / 164In vigore dal 15 ago 1928
I mutui di cui nell' del predetto testo unico sono soggetti alla procedura che regola la concessione e la somministrazione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti. Essi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro per le finanze con apposito decreto, debitamente registrato alla Corte dei conti.
I mutui sono ammortizzabili ad annualità costanti, comprensive del rimborso del capitale e degli interessi, al saggio ordinario di quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in un periodo che può estendersi fino a 50 anni se lo consente la forma della garanzia offerta.
L'Opera di previdenza, a garanzia del mutuo, prende ipoteca di primo grado sugli edifici di cui gli Istituti dimostrino essere proprietari, e si deve assicurare in pari tempo il mezzo occorrente per la regolare riscossione delle rate annuali di ammortamento del prestito.
Se l'Istituto non possiede beni immobili, la garanzia deve essere data in una delle forme indicate dall', commi 2° e 3°, (libro II, parte prima), del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.
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