Art. 11
RegolamentoTitolo I

Art. 11

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In vigore dal 15 ago 1928
Gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni. Il procedimento per gl'incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al Ministro per le finanze l'approvazione dei contratti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-11