Art. 109
RegolamentoCapo IV

Art. 109

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In vigore dal 15 ago 1928
A cura della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, viene esercitata la diretta sorveglianza sui convitti degli enti che hanno assunto la educazione degli orfani e sopra gli orfani collocati in altri convitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-109