Art. 107
RegolamentoCapo IV

Art. 107

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In vigore dal 15 ago 1928
Le convenzioni di cui all' del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619, debbono stipularsi con Istituti eretti in ente morale, i quali abbiano fra i propri fini quello di provvedere alla educazione ed alla istruzione degli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza. Le convenzioni sono stipulate dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
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