Regolamento›Capo III
Art. 106
106 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Il beneficio della borsa di studio cessa per coloro che non siano promossi alla classe superiore.
Trascorso un anno da tale perdita, il Consiglio d'amministrazione può consentire il ripristino di detto beneficio per una sola volta, e in particolari circostanze, sempre quando il beneficiario non sia in ritardo nel corso degli studi, e cioè: di oltre un anno se frequenta le scuole elementari o il corso medio di primo grado, e di non oltre due anni se frequenta il corso medio di secondo grado o l'Università od altro Istituto d'istruzione superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-106