Art. 100
RegolamentoCapo III

Art. 100

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In vigore dal 15 ago 1928
I figli degli iscritti in servizio attivo, civili o militari, che concorrono per una borsa di studio allo scopo di iniziare un corso universitario o di altro Istituto superiore equipollente, devono produrre, oltre l'istanza, i documenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 del precedente , nonché un certificato della competente autorità, comprovante che l'aspirante ha superato, in unica sessione, nell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, tutti gli esami prescritti per accedere ai detti corsi superiori. Nel certificato debbono essere indicati i voti riportati nei singoli esami, la cui media non deve essere inferiore a otto decimi. Coloro poi che hanno già iniziati gli studi di cui al comma precedente debbono produrre, oltre ai documenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell', il certificato scolastico della conseguita ammissione agli studi superiori in unica sessione, e con una media generale di almeno 8 decimi. Devono inoltre produrre un certificato della competente autorità con i voti riportati nei singoli esami sostenuti durante i corsi già frequentati. La media generale di detti voti non deve essere inferiore a otto decimi. Dal certificato stesso deve pure risultare che gli esami superati sono tutti quelli consigliati dalla Facoltà per i corsi frequentati.
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