Art. 30
30 / 33In vigore dal 19 lug 1928
Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, aspirino a dare gli esami di abilitazione di cui agli articoli precedenti debbono farne domanda entro il 30 giugno l928 al prefetto della Provincia nella quale a termine dello sarà stata stabilita la sede degli esami.
Alla domanda debbono unire i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto o compia il 21° anno di età entro il 31 dicembre 1928;
2° fotografia regolarmente autenticata;
3° documenti comprovanti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall' della legge per l'ammissione agli esami di idoneità;
4° certificato penale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni dettate dall'.
Tutti gli aspiranti, inoltre, dovranno far pervenire, entro la data fissata per la presentazione della domanda, all'economo della Prefettura una cartolina-vaglia di L. 35 pel pagamento delle propine ai componenti la Commissione esaminatrice in ragione di L. 10 per ciascuno e per le altre spese di esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-30