Art. 28
28 / 33In vigore dal 19 lug 1928
Le sedi e le date degli esami di cui al precedente articolo verranno stabilite d'intesa tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.
Esse verranno rese di pubblica ragione, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno un mese prima della data degli esami.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-28