Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 19 lug 1928
Gli esami di abilitazione di cui all' della legge consisteranno in prove pratiche manuali ed in risposte orali a quesiti fondamentali per ogni singola arte, che la Commissione farà a ciascun candidato, e che rientreranno nel corredo delle cognizioni indispensabili per l'esercizio delle arti stesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-26