Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 19 lug 1928
Gli infermieri, che abbiano assunto servizio presso le Amministrazioni ospedaliere dopo la pubblicazione della legge, dovranno dare gli esami di abilitazione nei termini stabiliti dall' della legge. Tuttavia coloro che non abbiano dato gli esami, o che, avendoli dati, non vi abbiano conseguito l'idoneità, potranno rimanere in servizio presso le Amministrazioni stesse in qualità di tirocinanti ai sensi dell' della legge, anche dopo l'istituzione dei corsi di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-25