Art. 21

Art. 21

21 / 33
In vigore dal 19 lug 1928
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici municipali d'igiene, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono entrare in qualsiasi ora del giorno nei locali di cui all'articolo precedente per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-21