Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 19 lug 1928
Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attività professionale in locali accessibili al pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale. I suddetti esercenti, inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte che professano. I contravventori saranno puniti con l'ammenda fino a L. 300. In caso di recidiva l'ammenda non potrà essere inferiore a L. 200. Alla stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale l'arte ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente l'arte stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-20