Art. 17
17 / 33In vigore dal 19 lug 1928
È vietato agli esercenti i mestieri di manicure e pedicure di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della professione di medico chirurgo.
I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-17