Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 19 lug 1928
A norma dell' della legge, le contravvenzioni al disposto degli saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con l'ammenda fino a L. 300. In caso di recidiva l'ammenda non sarà mai minore di L. 200.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-10