Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
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Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la Art. 3 L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla r Art. 4 Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovrà restituire all'esercente la licenza, i Art. 5 L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si trasferisce in altro Comune Art. 8 L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria incombe anc Art. 9 È vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vi Art. 10 A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli articoli 3, 6, 8 e 9 Art. 11 Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria s Art. 12 Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e Art. 13 Ai meccanici ortopedici ed ernisti è consentito: a) il rilevamento diretto sul paziente di Art. 14 È vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti, di qualsiasi po Art. 15 Soltanto sotto il controllo del medico curante è consentito agli infermieri di praticare: Art. 16 Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni Art. 17 È vietato agli esercenti i mestieri di manicure e pedicure di compiere qualsiasi atto o pr Art. 18 È vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate dal pr Art. 19 Il prefetto della Provincia, con motivato decreto, sentito il medico provinciale, ordina c Art. 20 Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria atti Art. 21 I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici municipali d'igien Art. 22 È vietato a tutti coloro che esercitano le arti contemplate nel presente regolamento di fa Art. 23 Coloro che attualmente esercitano le arti contemplate nel presente regolamento potranno, q Art. 24 Agli effetti dell'art. 7 della legge, entro un mese dalla pubblicazione del presente regol Art. 25 Gli infermieri, che abbiano assunto servizio presso le Amministrazioni ospedaliere dopo la Art. 26 Gli esami di abilitazione di cui all'art. 6 della legge consisteranno in prove pratiche ma Art. 27 Gli esami saranno pubblici. Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la Commissione d Art. 28 Le sedi e le date degli esami di cui al precedente articolo verranno stabilite d'intesa tr Art. 29 Le Commissioni esaminatrici per le prove di abilitazione di cui ai precedenti articoli sar Art. 30 Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, aspirino a dare gli esami di Art. 31 La Prefettura esaminerà le domande e i titoli pervenuti e ammetterà agli esami soltanto co Art. 32 A coloro che abbiano superato gli esami di abilitazione verrà rilasciato dal prefetto dell Art. 33 Gli attuali esercenti i locali di vendita di cui all'art. 6 dovranno entro un mese dalla c Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
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