Art. 3
In vigore dal 3 ago 1928
Le disposizioni del regolamento stesso sono obbligatorie dalla data della loro entrata in vigore anche per i Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari; entro il termine di un anno dalla data medesima i detti Comuni sono tenuti a riformare e coordinare i propri regolamenti scolastici in relazione alle norme del nuovo regolamento generale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Fedele - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 135. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-rd-3