Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 99
275 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Ogni anno il Ministero assegna ai provveditori i fondi per la istituzione di nuove scuole e per gli altri provvedimenti relativi all'ordinamento delle scuole esistenti, cui non si possa far fronte con le somme a conto corrente di cui all'.
Nel disporre le assegnazioni il Ministero tiene conto dei bisogni dell'istruzione nelle diverse regioni e delle accertate condizioni di frequenza da parte degli obbligati, provvedendo a che in tutti i Comuni del Regno siano gradualmente istituiti i corsi d'istruzione preveduti dalla legge per l'adempimento dell'obbligo scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-99