Art. 94
RegolamentoCapo VI

Art. 94

249 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
I processi verbali delle sedute della Commissione sono redatti in duplice esemplare. Dai verbali devono risultare: la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti, i criteri seguiti, i voti ottenuti da ciascun concorrente nelle prove di esame e per ciascuno dei titoli e complessivamente per ciascuna categoria dei titoli e, infine, la graduatoria con i punti a ciascuno attribuiti. Le votazioni sono palesi. Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano i motivi del suo voto e le sue osservazioni. Ai verbali sarà unita altresì una relazione riassuntiva generale sul concorso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-94