Art. 90
RegolamentoCapo VI

Art. 90

245 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
È soggetto a valutazione il servizio qualificato almeno buono, prestato come insegnante elementare, straordinario od ordinario, o come direttore nel decennio immediatamente anteriore alla data del bando di concorso. Il servizio come direttore effettivo o supplente è valutabile purchè non inferiore ad un semestre ogni anno. Speciale valutazione, entro il limite massimo fissato dalla tabella, è dato al servizio militare che il concorrente abbia in qualunque tempo prestato in reparti di combattimento ed a quello prestato nelle istituzioni dipendenti dall'Opera Nazionale Balilla e dall'Opera Nazionale del Dopolavoro, e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani Italiane.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-90