Art. 9
RegolamentoCapo II

Art. 9

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In vigore dal 3 ago 1928
Gli affari disciplinari si trattano senza l'intervento di difensori e di persone estranee. Funziona da segretario del Consiglio, di disciplina un impiegato dell'Ufficio scolastico, designato dal provveditore. Spetta al segretario di redigere il verbale delle sedute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-9