Regolamento›Capo VI
Art. 79
234 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Le indennità di trasferta dovute al direttore, che abbia alla sua dipendenza scuole distanti oltre tre chilometri dalla sua sede, non possono superare quelle stabilite per i direttori didattici governativi dal secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-79