Art. 77
RegolamentoCapo VI

Art. 77

232 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Il direttore didattico centrale o comunale assicura l'unità dell'indirizzo didattico nelle scuole, vigila sulla disciplina dei maestri e dei direttori didattici sezionali, i quali sono con lui in rapporto di dipendenza gerarchica. Esercita altresì le altre particolari attribuzioni che gli sono demandate dal regolamento comunale. Tanto il direttore centrale quanto il direttore didattico comunale devono comunicare all'ispettore od agli ispettori competenti le disposizioni ed istruzioni di carattere generale impartite ai direttori sezionali sull'ordinamento e funzionamento delle scuole e delle istituzioni sussidiarie, sugli insegnanti e sugli alunni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-77